Art. 10.
(Albo nazionale dei croupier).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier), con articolazione territoriale corrispondente alla distribuzione delle case da gioco istituite ai sensi dell'articolo 1.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.